1. Il patrocinio delle vittime dei delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale è posto a carico dello Stato.
2. L'onorario e le spese spettanti al difensore per i delitti di cui al comma 1 sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale relativa ad onorari, diritti e indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.
3. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento di attuazione del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «609-quater» sono inserite le seguenti: «, 609-quinquies».
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede